Referendum. Esercizio del diritto al voto per gli
elettori residenti all'estero
Per il referendum costituzionale indicato, gli elettori
italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e
del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003,
n.104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto
per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti
d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la
possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da
esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente
ad essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare
per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge
n.459/2001 nonché
dell'art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato
entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo
riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di
indizione) e cioè entro il prossimo 28 luglio 2020,
preferibilmente utilizzando il modello allegato.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato
all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore
e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini
previsti per il suo esercizio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha
l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il
termine prescritto.
Il modulo di opzione potrà comunque essere reperito dai
nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati oppure in via
informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Per il referendum costituzionale indicato, gli elettori
italiani residenti all'estero, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n. 459 e
del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003,
n.104, votano per corrispondenza.
La predetta normativa, nel prevedere la modalità di voto
per corrispondenza da parte di tali elettori, i cui nominativi vengono inseriti
d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti all'estero, fa comunque salva la
possibilità di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, da
esercitare in occasione di ogni consultazione popolare e valida limitatamente
ad essa.
In particolare, nel caso di specie, il diritto di optare
per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della legge
n.459/2001 nonché
dell'art.4 del D.P.R. n.104/2003, deve essere esercitato
entro il decimo giorno successivo all'indizione del referendum (intendendo
riferito tale termine alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di
indizione) e cioè entro il prossimo 28 luglio 2020,
preferibilmente utilizzando il modello allegato.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sopraindicato
all'Ufficio consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore
e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini
previsti per il suo esercizio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha
l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare, entro il
termine prescritto.
Il modulo di opzione potrà comunque essere reperito dai
nostri connazionali residenti all'estero presso i consolati oppure in via
informatica sul sito del proprio Ufficio consolare e sul sito del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.