...
Gli Agenti di Polizia Municipale, accertata una violazione al Codice della Strada, possono contestarla direttamente al trasgressore o notificare il verbale di accertamento entro 90 giorni, a mezzo raccomandata o tramite i messi notificatori.
La persona che riceve un verbale di accertamento, deve pagare la sanzione amministrativa (la multa) entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notifica.
La Legge di conversione del “Decreto del Fare”, in vigore dal 21 agosto 2013, ha previsto la riduzione del 30% sulla sanzione pecuniaria minima, (Per esempio la “multa” per divieto di sosta attualmente prevede un importo minimo di euro 41,00 che diventa di euro 28,70 con la riduzione).
Per beneficiare della riduzione, il pagamento deve avvenire entro cinque giorni dalla notifica/contestazione del verbale e non riguarda le spese di notificazione, che devono essere pagate per intero.
Per beneficiare della riduzione, il pagamento può avvenire anche entro cinque giorni dalla data di ricevimento del preavviso di sosta o della lettera di preavviso dello street control.
Se il verbale viene pagato dal 6° al 60° giorno dalla notifica/contestazione, non si ha diritto alla riduzione del 30%. La riduzione del 30% non si applica per le violazioni del Codice della Strada che comportano la sospensione della patente e/o la confisca del veicolo.
Se erroneamente la multa viene pagata con la riduzione del 30% dopo 5 giorni dalla notifica, tale pagamento non estingue la sanzione poiché si configura come pagamento parziale. In questo caso il trasgressore può pagare la differenza tra l’importo versato e quello dovuto (sanzione pecuniaria minima) entro 60 giorni dalla notifica del verbale, evitando così l’emissione della cartella esattoriale.
Se invece il trasgressore non effettua il pagamento entro 60 giorni, la sanzione raddoppia e viene iscritto al ruolo, maggiorata degli interessi, delle spese postali, delle spese di iscrizione al ruolo e delle spese di procedimento.
Il mancato pagamento della cartella esattoriale dà luogo al recupero forzoso della somma.